Cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario (Agenzia delle entrate, risposta 7 marzo 2025, n. 68).

La richiesta di chiarimenti parte da una società in concordato preventivo che ha effettuato il riparto dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile. La Società ha comunicato di aver ceduto alcuni crediti a favore del cessionario. Questi crediti erano inizialmente classificati come privilegiati e i creditori avevano emesso fatture con IVA e ritenuta d’acconto, nonostante non avessero ancora ricevuto il pagamento.

La questione centrale riguarda l’obbligo di effettuare ulteriori ritenute d’acconto sul pagamento da erogare al cessionario. Quest’ultimo ha dichiarato di aver già versato la ritenuta d’acconto in favore del cedente, secondo le normative fiscali vigenti, per l’importo effettivamente pagato.

Pertanto, l’Istante si interroga se il pagamento da effettuare al cessionario debba essere integrale, comprensivo dell’intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba operare come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, l’Istante richiede chiarimenti su chi debba essere considerato il soggetto beneficiario del versamento erariale, se il professionista originario o il Cessionario del credito.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l’articolo 53, comma 1, del TUIR definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, includendo anche le attività esercitate in forma associata. Questa definizione è fondamentale per comprendere l’ambito di applicazione delle normative fiscali relative ai professionisti.

 

L’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l’obbligo di applicare una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente. La circolare del Ministero delle finanze del 1994 chiarisce che questa ritenuta si applica anche alle remunerazioni per prestazioni professionali rese a favore di un committente non esecutore del pagamento, ampliando così il concetto di sostituto d’imposta a chiunque effettui pagamenti per tali prestazioni.

 

Inoltre, l’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi, come nel caso della cessione di crediti, sono considerati redditi della stessa categoria.

 

Pertanto, nel caso specifico, la somma corrisposta dalla Società cessionaria al professionista cedente deve essere qualificata come reddito di lavoro autonomo, in quanto rappresenta un provento derivante dalla cessione del credito. Di conseguenza, la Società cessionaria deve operare la ritenuta a titolo d’acconto al momento del pagamento al professionista cedente.

Le somme che l’Istante è tenuto a corrispondere in favore della Società cessionaria vanno inquadrate nell’ambito dell’attività d’impresa svolta da quest’ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo

Infine, l’Agenzia chiarisce che la procedura concordataria dovrà garantire il pagamento dell’importo dovuto al Cessionario in base al piano di riparto, in virtù della cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti.

CCNL Lapidei Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Al centro delle richieste sindacali vi è una proposta di aumento salariale di 330,00 euro al livello 136

I sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno presentato la nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore lapideo. In un recente incontro, i delegati di tutta Italia si sono riuniti per definire i contenuti del prossimo accordo contrattuale.
Al centro delle richieste sindacali, vi è una proposta di aumento salariale di 330,00 euro al livello 136. I segretari nazionali sottolineano che tale richiesta non solo mira a compensare la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione degli ultimi tre anni, ma anche a riconoscere il contributo dei lavoratori alla crescita del settore. L’obiettivo è di introdurre un nuovo sistema di calcolo per il recupero dell’inflazione.
Oltre all’aspetto salariale, i sindacati hanno sottolineato la necessità di rafforzare le misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ciò si tradurrebbe in una maggiore prevenzione e in controlli più rigorosi. Un’ulteriore novità è la proposta di ridurre l’orario di lavoro, misura pensata per affrontare i rischi e l’usura tipici del settore.
La piattaforma affronta anche le sfide poste dal cambiamento tecnologico, che sta trasformando il settore dei materiali da costruzione attraverso la digitalizzazione dei processi produttivi e l’introduzione dell’intelligenza artificiale. L’attuale contratto, che interessa circa 30.000 lavoratori, scadrà il prossimo 31 marzo. Ora, i lavoratori avranno l’opportunità di esprimersi sulla piattaforma durante le assemblee nei luoghi di lavoro. Solo dopo l’approvazione, le trattative con la controparte potranno avere inizio. 

Reddito di libertà per donne vittime di violenza: istruzioni INPS per la presentazione delle domande

L’INPS ha fornito dettagli fondamentali riguardo al Reddito di libertà, il contributo economico riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali (INPS, circolare 5 marzo 2025, n. 54).

Il programma, attivato il 4 marzo 2025, è frutto di un decreto congiunto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, evidenziando l’importanza della cooperazione interministeriale nella lotta contro la violenza di genere.

 

Il Reddito di Libertà offre un supporto economico massimo di 500 euro mensili, per un periodo di 12 mesi, alle donne vittime di violenza, con o senza figli, che sono seguite da centri antiviolenza riconosciuti e servizi sociali. Questo contributo è compatibile con altri strumenti di sostegno, come
l’assegno di inclusione.

 

È previsto anche un regime transitorio per le donne che non hanno potuto beneficiare del contributo a causa di insufficienza di budget, consentendo loro di ripresentare la domanda tra il 5 marzo e il 18 aprile 2025. Le domande devono essere inoltrate tramite i Comuni, che avranno la responsabilità di dare priorità a queste rispetto alle nuove richieste. I Comuni sono dotati di accesso al servizio online sul sito dell’INPS, dove possono visualizzare e ripresentare le domande non accolte per insufficienza di budget, previa verifica dei requisiti necessari.

 

Una volta ripresentata la domanda, i Comuni forniranno una copia della richiesta, specificando il numero originale e la data di trasmissione, garantendo così una tracciabilità del processo.

 

Dopo il periodo transitorio, le donne che soddisfano i requisiti potranno presentare nuove domande utilizzando il modulo “SR208”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS. 

 

A partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni di cui sopra, possono presentare domanda.

 

A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

 

A decorrere dall’anno 2025, le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno vengono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro il medesimo termine; le domande non accolte entro tale data per incapienza delle risorse finanziarie decadono.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue il confronto sul rinnovo contrattuale

Al centro dell’incontro nuove misure per la parte economica e la revisione della regolamentazione dell’elemento perequativo

Con nota stampa del 5 marzo, la Fiom-Cgil ha reso noto l’esito della riunione tenutasi il 4 marzo sul rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Cooperative, scaduto lo scorso giugno. Dal confronto sono emersi importanti riscontri, uno su tutti l’intenzione delle imprese della cooperazione di proseguire il confronto anche sulla parte economica, prendendo in esame quanto proposto da Fim, Fiom e Uilm. L’intento, infatti, è quello di stabilire un valore economico minimo per tutta la durata del contratto, lasciando aperta l’eventualità di una durata sia triennale che quadriennale. Su questo punto, le OO.SS. propongono un valore superiore all’attuale previsione Ipca-Nei, che contribuirebbe ad incrementare il valore dei minimi per tutta la durata del contratto.
Dal canto loro, le imprese cooperative hanno chiesto la previsione di un meccanismo di garanzia diverso da quello attuale, nel caso in cui la percentuale Ipca-Nei dovesse raggiungere livelli troppo alti rispetto alle previsioni; con l’obiettivo di individuare soluzioni che non decurtino le erogazioni individuate per la parte eccedente. Restando in materia economica, è stato chiesto di rivedere la regolamentazione dell’elemento perequativo
Al termine della riunione, il confronto è stato aggiornato alla metà di marzo, con l’introduzione di un primo incontro tecnico e una riunione in plenaria fissata per il 31 marzo. 

CIPL Edilizia Industria Valle D’Aosta: determinato EVR 2025

A seguito di verifica dei parametri, l’importo da erogare è del 4%

Le Parti sociali Ance Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta, Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e le sigle sindacali della Valle d’Aosta Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Savt Edili, hanno verificato i parametri per l’Elemento Variabile della Retribuzione registrando, per tutti e 5 gli indicatori, esiti positivi.
Pertanto, si riportano gli importi da erogare, nella misura piena del 4%.

Industria

 

Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 68,83
Sesto livello 61,95
 Quinto livello 51,62
Quarto livello 48,18
Terzo livello 44,74
Secondo livello 40,26
Primo livello 34,41
Livello Operai Importo orario
Quarto livello 0,28
Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Artigianato

Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 72,19
Sesto livello 63,18
Quinto  livello 52,64
Quarto  livello 48,76
Terzo  livello 45,60
Secondo livello 40,31
Primo livello 35,21
Livello Operai Importo orario
Quinto livello 0,30
Quarto livello 0,28
 Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20