CIRL Commercio Confcommercio Valle d’Aosta: firmato il nuovo accordo quadro

L’accordo disciplina il contratto a tempo determinato prevedendo una durata massima non superiore a 6 mesi o 10 mesi nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre

Il 25 febbraio è stato sottoscritto  da Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Valle d’Aosta, Fisascat- Cisl VdA, Uil VdA l’accordo quadro territoriale per la stagionalità delle aziende che applicano il CCNL Commercio Confcommercio disciplinando la fattispecie dei contratti a tempo determinato stipulati in località a prevalente vocazione turistica, all’interno del territorio della Valle d’Aosta.
L’accordo ha decorrenza immediata sino al 28 febbraio 2026.
Il verbale prevede che il contratto a termine stagionale non può avere durata superiore ai sei mesi e, complessivamente, a dieci mesi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre per adeguare il contenuto dell’accordo alle nuove esigenze socio-economiche delle imprese del terziario valdostane, impegnandosi reciprocamente ad intraprendere un percorso di valorizzazione della contrattazione di secondo livello.

PUC: la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai Progetti utili alla collettività è fissato per il 2024 a 1,04 euro per singola giornata (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 19).

L’INAIL ha fornito indicazioni sulla tutela assicurativa dei beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) (D.M. n. 156/2023 emanato in applicazione dell’articolo 6, comma 5-bis, quarto periodo del D.L. n. 48/2023). 

In particolare, il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai PUC è fissato, per l’anno 2024, nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l’addizionale ex ANMIL pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965. 

Il premio speciale unitario è stato calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, stabilita, per il 2024, in 46,87 euro e delle attività
previste per i PUC.

Il premio viene aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Le prestazioni dovute

I lavoratori impegnati nel PUC, in caso di infortunio o di malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, hanno diritto, per effetto dell’estensione della relativa copertura assicurativa, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori assicurati, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’INAIL alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati. 

L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, nonché a denunciare la malattia di sospetta origine professionale comunicando, al Comune o all’amministrazione pubblica titolare del PUC, l’identificativo e la data di rilascio del relativo certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. 

I soggetti assicuranti

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 156/2023 all’allegato 1 specifica che possono essere titolari dei PUC i comuni, anche in forma associata e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, a tal fine convenzionate con i comuni, tra cui possono rientrare anche le società partecipate dagli stessi comuni, a condizione che vengano rispettati specifici criteri stabiliti dalla norma in esame.

Ebinat: previsto il bonus natalità

Stabilito il contributo natalità pari a 500,00 euro

L’Ente bilaterale nazionale società concessionarie autostrade e trafori ha reso nota, mediante circolare del 20 febbraio 2025, l’erogazione del contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti ai quali viene applicato il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture varie a pedaggio, delle attività dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata, avvenute nel corso del 2024. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti delle società con qualifica di dirigente. Il contributo erogato per ogni figlio nato/adottato è pari a 500,00 euro.
Al fine di accedere al contributo occorre possedere una serie di requisiti preliminari, al momento della presentazione della domanda, ovvero: il dipendente con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, deve essere in forza alla società aderente all’Ente alla data del 31 dicembre 2024 e la società deve essere in regola con il versamento dei contributo dovuti all’Ente. 
Al fine di vedersi riconosciuto il bonus, il dipendente deve compilare il modulo allegando: certificato di nascita del figlio/a o certificazione di adozione e attestazione paternità/maternità, atto di nascita o stato di famiglia. Le domande dovranno pervenire mediante raccomandata o tramite il sito dell’Ente. 

Il nuovo Decreto Bollette pubblicato in G.U.

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2025 introduce misure urgenti destinate a sostenere famiglie e imprese attraverso agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (D.L. 28 febbraio 2025, n. 19).

Le nuove norme potenziano e ampliano per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro.

 

Le nuove disposizioni prevedono per le famiglie il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;

  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

 

In risposta all’aumento dei costi del gas naturale, il decreto prevede anche un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA, con l’allocazione di tali risorse a un fondo specifico per finanziare agevolazioni destinate a famiglie e microimprese vulnerabili.

 

Inoltre, viene stabilito il ruolo cruciale che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avrà nella definizione delle modalità di erogazione del servizio di somministrazione di energia ai clienti vulnerabili, con l’introduzione di un servizio di vulnerabilità che entrerà in vigore al termine del servizio a tutele graduali previsto fino al 31 marzo 2027.

 

Per la tutela di PMI e imprese energivore, viene autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024. Inoltre, ulteriori 600 milioni verranno destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

 

Il decreto introduce anche misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

Le sanzioni per eventuali violazioni possono arrivare fino a 155 milioni di euro, evidenziando l’importanza della compliance normativa nel settore energetico. In situazioni di urgenza, ARERA avrà la facoltà di adottare misure cautelari, inclusa la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, per tutelare gli interessi degli utenti. 

Le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero

Comunicati gli importi per il calcolo dei premi dei dipendenti attivi in paesi extracomunitari non convenzionati (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 20).

L’INAIL ha fornito le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi, relativo all’anno 2025, per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La tutela di questi soggetti, infatti, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale (ai sensi del D.L. n. 317/1987).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario.

Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, ha determinato per
l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. Peraltro, l’INAIL precisa che la normativa in questione si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate nell’Allegato 1 alla circolare in argomento che sono parte integrante del citato decreto interministeriale. 

Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

La circolare in commento, inoltre, definisce l’ambito territoriale di applicazione, escludendo gli stati membri dell’Unione europea, quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.